In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283.
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La presenza di una clausola risolutiva espressa, da un lato, l’esistenza di un riconoscimento di debito, dall’altro, consentono di pervenire – accertato sotto il profilo strettamente materiale il mancato adempimento dell’obbligazione dedotta nella prima, e l’oggettiva natura ricognitiva del secondo – alla definizione delle reciproche pretese delle parti, con sentenza dichiarativa, dunque, senza necessità di valutare diversi profili, altrimenti rilevanti (come sarebbe stato se, in mancanza dei primi, il Giudice avesse dovuto valutare la gravità dei rispettivi inadempimenti, operando con pronuncia di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c.). Alla risoluzione per inadempimento dell’affittuario dell’azienda consegue, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, il ristoro del danno da perdita dell’avviamento, la cui quantificazione è stata operata sul parametro oggettivo rappresentato dal tasso di royalty sul fatturato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Frosinone del 18 febbraio 2020.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imprenditore per il reato di omesso versamento IVA, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25433) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui o il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione ovvero avrebbe dovuto essere sollevata di fronte alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 25, co. 2, Cost., ed all’art. 7 CEDU, della dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2000 nella parte in cui aveva individuato, con efficacia retroattiva, una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione penale applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore – ha diversamente rilevato che, non risultando che la sospensione del corso della prescrizione fosse il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato ascritto al reo, ma fosse la conseguenza, derivante dalla ordinaria applicazione dell’art. 159, co. 1, c.p., della intervenuta sospensione del processo a suo carico, andava affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modd. in l. n. 27 del 2020, prospettata in relazione agli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost.
Con la sentenza n. 21946/2020, la Prima Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio, per un nuovo esame, l’ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva negato l’accesso all’istituto del permesso premio a un detenuto in regime di 41-bis ord. penit; in particolare il Collegio aveva deliberato non luogo a procedere a fronte di un’istanza preliminare di accertamento della collaborazione impossibile (su permesso premio), ritenendo incompatibile il regime differenziato con i benefici penitenziari, essendo insito nel 41-bis ord. il presupposto della persistenza della pericolosità sociale sull’esterno.
Secondo la Cassazione, ordinanza 4 settembre 2020, n. 18372, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti dì cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.
L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 ha concesso alcune detrazioni fiscali, in aggiunta a quelle già esistenti, consentendo, ai soggetti irpef che ne possono usufruire, di ricomprendere tra i costi sostenuti e detraibili anche gli onorari dei professionisti che a diverso titolo operano nell’interesse dei condominii. L’onorario dell’amministratore, che svolge un immane lavoro, non viene citato. Quale ne è la sorte?
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, giudicando l’imputato con il rito del patteggiamento, gli aveva applicato la pena per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (reato di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S.), nonché la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida nel massimo previsto dalla legge, ossia per anni due, detratto il periodo già eventualmente scontato per effetto del provvedimento provvisorio del Prefetto, la Corte di Cassazione (sentenza 24 agosto 2020, n. 24023) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, era evidente l’omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, essendosi il giudice limitato a ritenere ‘equo’ il periodo di sospensione della patente di guida inflitto nel massimo – ha, diversamente, affermato che, anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, quando ci si discosta dalla “medietà”, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la ‘media’ ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che, in assenza di ogni argomentazione al riguardo, perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.
La contraffazione ed il successivo utilizzo di un pass automobilistico per avere accesso in zone riservate di un comune non merita di essere qualificato come fatto tenue, quand’anche commesso da un soggetto incensurato. Infatti, tale condotta presenta i caratteri dell’abitualità la cui presenza esclude che si possa fare applicazione dell’art. 131 bis c.p. Inoltre, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., sentenza 29 luglio 2020, n. 23078).
I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 del codice civile. È quanto ribadito dal Tribunale di Velletri lo scorso 15 giugno 2020 nella sentenza n. 896.
Nel caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo, il passeggero può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. La Corte Ue, con la sentenza del 3 settembre 2020, C-356/19, ha affermato che, il rifiuto di tale pagamento da parte della compagnia aerea sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.
