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La Corte costituzionale, con la sentenza del 20 dicembre 2019 n. 278, ribadisce le argomentazioni recentemente sviluppate con la sentenza n. 141 del 2019, affermando la legittimità dell’incriminazione di condotte espressione della medesima strategia d’intervento alla base della legge n. 75 del 1958.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un uomo per il reato di truffa commessa facendosi accreditare su una carta di pagamento Postepay una somma di denaro a fronte della vendita di un oggetto sul sito di e-commerce “E-bay”, mai consegnato all’acquirente, la Corte di Cassazione (sentenza 4 dicembre 2019, n. 49195) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era stato commesso un errore nell’individuazione del giudice territorialmente competente a causa della errata individuazione del momento di consumazione del reato – ha invece ribadito che quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Secondo la cassazione, sez. II, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33154, i limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.
Con questo articolo, ci si focalizza sul retaggio di common law nelle ex colonie, in particolare a Hong Kong, già al centro dell’attenzione globale per via delle proteste, prima pacifiche e poi sfociate in violente occupazioni delle università, contro una legge sull’estradizione in Cina, nonché in India a seguito della soluzione giudiziaria di una pluridecennale vertenza sulla proprietà (e sul diritto di ricostruire l’edificio di culto) di un terreno conteso tra indù e musulmani.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un uomo per il reato di truffa aggravata in quanto commessa ingenerando il timore di un pericolo immaginario, la Corte di Cassazione (sentenza 5 dicembre 2019, n. 49519) – pur accogliendo l’eccezione di prescrizione del reato, ha tuttavia disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile per la scarsa credibilità della “profezia” che avrebbe ingenerato il timore, considerata l’elevato grado di scolarizzazione della vittima – ha invece ribadito che integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.
Il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis c.p., esaminato attraverso le principali sentenze dalla Cassazione penale nei suoi profili generali, con riguardo all’aggravante dell’alterazione da abuso di alcool e di droghe, al mancato richiamo alla c.d. colpa generica, alla rilevanza delle circostanze e all’obbligo di arresto in flagranza.
In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario dei suddetti beni – non più consegnabili dall’obbligato – va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la effettiva sussistenza e che in concreto ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del semplice titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione ma solo quella di cui agli artt. 605 e ss c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione con ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33273.
Il Tribunale di Taranto, chiamato a decidere sulla nullità di una polizza c.d. unit linked per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), dopo aver ricondotto il contratto in questione nell’ambito dei contratti finanziari e non assicurativi, ha escluso che i documenti prodotti in giudizio, fra i quali vi era il c.d. certificato assicurativo, potessero considerarsi equipollenti del contratto quadro, precisando che quest’ultimo si caratterizza per il fatto di contenere una serie di informazioni utili per permettere al cliente di avere conoscenza, fra le altre cose, del tipo di investimento fatto e dei relativi rischi, elementi assenti nei documenti prodotti.
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