Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un uomo per il reato di truffa aggravata in quanto commessa ingenerando il timore di un pericolo immaginario, la Corte di Cassazione (sentenza 5 dicembre 2019, n. 49519) – pur accogliendo l’eccezione di prescrizione del reato, ha tuttavia disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile per la scarsa credibilità della “profezia” che avrebbe ingenerato il timore, considerata l’elevato grado di scolarizzazione della vittima – ha invece ribadito che integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.