Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per aver rubato, entrando in un albergo chiuso al pubblico ma in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, una somma di 5 euro, la Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2020, n. 4444) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di cui all’art. 624-bis, c.p., in quanto privata dimora è esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti della vita privata, soggetto alle regole della privacy, laddove l’albergo, pur chiuso al pubblico, era aperto occasionalmente per lo svolgimento di lavori di manutenzione, osservando che, in ogni caso, la hall, in cui era stato perpetrato il furto, era accessibile a chiunque, indipendentemente dalla chiusura all’esterno della struttura – ha diversamente ribadito che ove l’azione furtiva venga posta in essere nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, non sussistono i presupposti per la derubricazione della qualificazione giuridica del fatto in furto semplice, essendo stata l’introduzione della hall furtiva e non concomitante ad un’apertura dell’esercizio al pubblico.
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