Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a due minorenni, per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento, la Corte di Cassazione (sentenza 18 febbraio 2020, n. 6384) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la contestazione di aver danneggiato cose di cui all’art. 625 c.p., n. 7 era stata erroneamente applicata poichè la stessa parte offesa dinanzi ai carabinieri aveva dichiarato che era in casa quando aveva sentito il rumore della rottura del vetro – ha, diversamente, ribadito che integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato perchè commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto.