In tema di reati edilizi, l’autore materiale della contravvenzione di costruzione abusiva (art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), va individuato in colui che, con propria azione, esegue l’opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l’agente aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell’area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Cass. pen. sez. III, sentenza 25 maggio 2020, n. 15760).
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