Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva assolto l’imputato in assenza di dolo, condannato invece in primo grado per il reato di danneggiamento per avere egli colpito un’autovettura parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica, la Corte di Cassazione (sentenza 22 luglio 2020, n. 21936) – nel disattendere la tesi del PM, che, nel presentare ricorso per cassazione, aveva sostenuto l’erroneità della decisione assolutoria, non potendo escludersi che egli, con il gesto, avesse quantomeno accettato il rischio del verificarsi dell’evento, considerati i dissapori che in passato vi erano stati con il vicino, proprietario dell’auto danneggiata – ha diversamente rilevato che non poteva ritenersi erronea la sentenza assolutoria, atteso che era emerso come anche in altre occasioni l’imputato, dal proprio balcone, aveva lanciato con analoghe modalità la cassetta di plastica nel cortile (per evitare di tornare giù a riporla), senza per questo provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile e che, inoltre, lo specifico episodio non era stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con il quale pure aveva dei dissapori. Infine, la stessa Corte d’appello non aveva nemmeno escluso che il danno arrecato al vicino, costituitosi parte civile, potesse essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile.