Mutando il diritto vivente, la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, che le modifiche apportate all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dalla l. n. 3 del 2019, che ha introdotto misure più restrittive con riguardo all’esecuzione della pena relativamente ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, non possono avere efficacia retroattiva.