Di fronte alla diffusione del Coronavirus e alle misure prese per contenere la pandemia, molte imprese si chiedono se i contratti conclusi prima della crisi possano essere rinegoziati o risolti. Quando si tratta di contratti conclusi fra imprese stabilite in Paesi diversi, la risposta varia a seconda di quanto dispone l’accordo delle parti e, in mancanza di indicazioni nell’accordo, della legge che regola il contratto. Molti contratti internazionali contengono una clausola c.d. di hardship, che permette di rinegoziare il contratto invece di porvi termine quando intervengano eventi imprevisti che alterino l’equilibrio fra le prestazioni. In assenza di una clausola simile, se il contratto è retto dalla legge italiana, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e imprevedibili rischia di comportare la risoluzione del contratto.