Secondo la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8432, la natura provvisoria dei provvedimenti presidenziali ex art. 708, comma 3 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere, quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio la quale dovrà tener conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.
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