In caso di notifica non andata a buon fine a causa della variazione dell’indirizzo dello studio del procuratore di parte appellata, si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, giacchè l’atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 15 settembre 2020, n. 19113.
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