Per il giudice delegato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, disposta dalla legislazione emergenziale (dd.ll. 18 e 34/2020 e relative leggi di conversione), non concerne le attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento. In realtà il contenuto della specifica disposizione (art. 103, comma 6) non autorizza una simile restrittiva interpretazione. É quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Siracusa del 17 settembre 2020.
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