Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato alcuni soggetti per alcuni episodi di violenza sessuale di gruppo e di violenza sessuale “semplice” commessi nei confronti di alcune donne, indotte a subire i rapporti sessuali perché soggiogate dalle capacità esoteriche di uno degli imputati, prospettando gravi ed imminenti pericoli nel caso non avessero acconsentito alle sue richieste ed indicazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 11 novembre 2020, n. 31512) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui i giudici di merito avrebbero accolto una nozione erronea di inferiorità psichica e di consenso agli atti sessuali di persona in condizioni di inferiorità psichica – ha invece affermato che le condizioni di inferiorità psichica possono essere determinate anche da credenze esoteriche le quali, innestandosi su uno stato di limitato processo evolutivo mentale e culturale o su ulteriori fattori di debolezza, quali la minore età o una disagiata situazione individuale e familiare, rendono la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente. Ne consegue che l’induzione a compiere o subire atti sessuali mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica può consistere in un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, con la quale l’agente, approfittando della forte suggestionabilità della vittima a causa dalle credenze esoteriche, spinge, istiga o convince la stessa ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.
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