Lo sfratto per morosità intimato in piena emergenza epidemiologica risulta contrario ai valori solidaristici ex articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che, nell’ambito di un contratto di rent to buy, deve essere rigettata l’istanza di rilascio dell’immobile dal momento che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha precluso alla conduttrice di svolgere nei locali la prevista attività turistico-ricettiva, configurandosi tuttavia l’impossibilità sopravvenuta soltanto parziale. È quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Venezia del 30 settembre 2020.
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