Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale per il riesame aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo tempestivo l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore il giorno prima del compimento dell’atto, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26343) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore 24 ore prima del compimento dell’atto non aveva consentito l’esercizio del diritto di difesa, tenuto conto che l’interrogatorio si svolgeva a 600 km. di distanza dal luogo in cui il difensore aveva lo studio – ha invece affermato che dovendosi valutare la effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia con riguardo alla particolare funzione dell’atto (che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in contraddittorio) e non essendovi una disciplina specifica in ordine al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, la effettività delle predette garanzie difensive deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato.
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