Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’acquirente abbia inteso acquisirla. A ricordarlo è il Tribunale di Milano con sentenza n. 4642 del 24 luglio 2020.
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