Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento emesso dal GIP con cui era stata applicata nei confronti di un cittadino extracomunitario la misura cautelare della custodia in carcere per alcuni reati in materia di armi, la Corte di Cassazione (sentenza 1 luglio 2020, n. 19762) – pur disattendendo la tesi difensiva, ha tuttavia accolto il rilievo secondo cui erroneamente il tribunale aveva ritenuto come avvenuto il transito della motonave che trasportava le armi in acque territoriali italiane in virtù della avvenuta ricezione sul cellulare di un marinaio ivi imbarcato, nel corso della navigazione, di un messaggio di testo in lingua italiana da gestore telefonico nazionale – ha diversamente ribadito che, pur avendo l’operazione di verifica della ricorrenza della giurisdizione natura dinamica, ciò non può essere interpretato nel senso di una precarietà dimostrativa degli elementi di fatto da cui inferire, nel momento iniziale della procedura, l’attribuzione del potere di esercitare la giurisdizione.
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