Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, di condanna di alcuni soggetti, per reati associativi e in materia di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 13 maggio 2020, n. 14725) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui gli elementi di prova, in gran parte costituiti da intercettazioni effettuate sulle chat dei dispositivi Blackberry in assenza di rogatoria all’estero, erano da ritenersi inutilizzabili – ha invece ribadito che l’acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema BlackBerry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per “decriptare” i dati indentificativi associati ai codici PIN occorra ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero, collaborazione che, se spontaneamente prestata, rende non necessario il ricorso alla rogatoria internazionale per l’acquisizione dei dati telematici, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 234-bis, c.p.p.
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