Con la sentenza n. 24 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, poiché la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall’applicazione automatica della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.
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