Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione con cui la Corte d’appello aveva mandato esente da responsabilità il conducente di un’autovettura, giunto presso l’ospedale in ‘codice rosso’ a seguito di incidente con politraumi, accusato del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ritenendo che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di alcol e droga, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso contro la sentenza assolutoria, secondo cui, diversamente, l’imputato era stato sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria – ha invece ribadito che, correttamente, era stata affermata l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato era stato condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.
Call Now Button