Una sanzione pecuniaria irrogata in uno Stato Ue può essere eseguita in un altro Stato Ue quando tale sanzione riguardi un’entità che non dispone, in questo secondo Stato, di personalità giuridica? L’Avvocato generale Prit Pikamae ritiene di sì e, nelle conclusioni del 12 novembre 2019 (causa C‑183/18), afferma che una decisione che infligge una sanzione pecuniaria debba essere eseguita nei confronti di una persona giuridica nello Stato membro di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI non prevedono tale possibilità. A parere dell’AG, ricadrebbe nella nozione di persona giuridica anche un’entità sprovvista di personalità giuridica, a condizione che essa costituisca un’unità organizzativa con un’entità dotata di personalità giuridica.
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