Con la sentenza n. 12095/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito, in modo inequivocabile, quelli che sono i confini delle modifiche apportate alla fattispecie di traffico illecito di influenze dalla L. n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) che ha ampliato e modificato in modo estremamente incisivo l’originaria disciplina prevista per il millantato credito dall’abrogato art. 346 c.p. assorbito dalla nuova formulazione dell’art. 346-bis c.p. Con tale pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza con la quale era stata parzialmente annullata l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per quanto attiene ai capi di imputazione riferibili all’ipotesi di reato di cui all’art. 364 c.p. Il Tribunale della libertà, infatti, non aveva ritenuto applicabile la misura custodiale per quelle specifiche ipotesi di reato facendo leva sull’assenza di una vanteria da parte dell’indagato, mediatore e uomo di fiducia di un politico locale, e il fatto che il professionista fosse in grado di tenere contatti diretti con gli ambienti politici regionali. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il reato di cui all’art. 346 c.p. sia stato oggi assorbito da quello di traffico illecito di influenze di cui all’art. 346-bis c.p. modidicato dalla cd. “Spazzacorrotti” e che in virtù di tale novella normativa, “la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall’altro, in quanto quest’ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione”.
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