Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato per il reato di frode in pubbliche forniture il titolare di una società aggiudicataria dell’appalto per il servizio di refezione scolastica presso un comune, per avere utilizzato, per la preparazione dei pasti, prodotti diversi da quelli previsti nel relativo capitolato. la Corte di Cassazione (sentenza 14 aprile 2020, n. 12073) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, erronea era stata l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto – ha diversamente affermato che il delitto di cui all’art. 356, c.p., assume la struttura di un reato “a consumazione prolungata”, che si realizza attraverso condotte reiterate, e comunque plurime, le une e le altre, indicate dall’art. 131-bis, co. 3, c.p., quali forme di manifestazione di quel «comportamento abituale», che, per espressa previsione di legge, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità in questione, anche in caso di particolare tenuità di ciascuna singola azione od omissione.