Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un avvocato dal reato di diffamazione, contestatogli per aver aspramente criticato in uno scritto l’operato di un collega, ritenendo applicabile l’esimente del diritto di critica, la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 61) – nel disattendere la tesi proposta dalla difesa di parte civile, che aveva proposto il ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente l’imputato era stato prosciolto, essendo invece ravvisabile nello scritto incriminato un attacco gratuito alla reputazione della persona offesa – ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di “argumenta ad hominem”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l’operato detta scriminante trova applicazione.
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