Se una delle parti di un contratto internazionale (nella fattispecie, di distribuzione) presenta al Giudice italiano un’istanza di tutela in via cautelare o provvisoria (ex art. 700 c.p.c.) e tale Giudice italiano non sia competente a pronunciarsi nel merito, ad esempio a causa della sussistenza di una valida clausola di scelta del foro esclusivo a favore del Giudice di un altro Stato, la richiesta del ricorrente dovrà essere respinta in mancanza di indicazioni sul luogo di esecuzione delle misure richieste o di altri elementi di convincimento sul nesso di collegamento territoriale (arg. ex 35 Reg. Bruxelles I bis). È quanto stabilito dal Tribunale Bologna con ordinanza, 13 gennaio 2021.
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