La questione della completa costituzione del contraddittorio non può qualificarsi come astratta, estranea e scindibile rispetto al vaglio della competenza da parte del giudice; conseguentemente, la questione del contraddittorio integro deve ritenersi essere oggetto di censura veicolabile con il regolamento necessario di competenza. É quanto si legge nell’ordinanza n. 7055 del 12 marzo 2020 della Cassazione.
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