Il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 2 e 6, è configurabile esclusivamente in caso di violazione dell’obbligo di presentarsi nel giorno e nell’ora indicati presso l’ufficio di polizia prestabilito, non gravando alcun obbligo di immediato avviso all’autorità dell’impedimento e risultando rilevante solo la configurabilità in concreto di tale impedimento quale caso fortuito o forza maggiore e, dunque, la legittimità dello stesso (Cass. pen., sezione III, sentenza 9 novembre 2020, n. 31178).
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