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La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 4 maggio 2021, ha affermato che deve essere il condomino a dare prova che la raccomandata ricevuta conteneva un solo avviso di convocazione per l’assemblea, e non due come indicato dal Condominio mittente.
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non il delitto di cui all’art. 316-ter c.p., la consapevole e volontaria appropriazione da parte del congiunto dei ratei pensionistici del defunto versati su conto corrente bancario cointestato (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 21 maggio 2021, n. 20346).
In tema di contenuto dell’atto interruttivo della prescrizione, la costituzione in mora non è soggetta a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (nel caso di specie erano state inviate delle raccomandate a/r in toni pacati e cortesi, recanti “viva preghiera di comunicare in che data avranno inizio i lavori”). É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 31 maggio 2021, n. 15140.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo presentato da un detenuto ristretto in regime di “carcere duro” ex art. 41-bis Ord. pen., autorizzandolo a consegnare direttamente ai propri familiari minori di dodici anni con i quali era ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio, piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto, la Corte di Cassazione – nel disattendere la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui è lo stesso art. 41-bis a stabilire limitazioni in ordine ai colloqui da svolgere in tale ambito, rese necessarie dalla tutela dei valori concorrenti dell’ordine e della sicurezza pubblica, con espressa preclusione della possibilità di scambio diretto di beni – ha invece affermato che il rischio di comunicazioni fraudolente, astrattamente insito nelle modalità di consegna diretta dal detenuto al minore di giocattoli e dolciumi, è in concreto scongiurato alla luce delle modalità che nell’istituto penitenziario presidiano l’acquisto dei beni e lo svolgimento del successivo colloquio visivo. In particolare, la consegna diretta è da ritenersi ammessa laddove il donativo sia acquistato per il tramite dell’impresa di mantenimento, venga custodito in magazzino e da qui sia prelevato dal personale addetto solo in funzione della sua cessione al destinatario, e nell’imminenza di essa, senza che si realizzi alcun antecedente contatto fisico tra la res e l’acquirente, a condizione che il colloquio venga osservato, ascoltato in contemporanea e videoregistrato. E’ quanto stabilisce la Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 giugno 2021, n. 24691.
Pronunciandosi su un caso “lituano” in cui si discuteva della legittimità della decisione del Parlamento di quello Stato di non riconoscere un’associazione religiosa (Associazione Religiosa del Baltico antico denominata Romuva), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stata sia una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia una violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). Il caso riguardava il rifiuto da parte del Seimas (il Parlamento lituano) di concedere alla associazione ricorrente lo status di associazione religiosa riconosciuta dallo Stato. La Corte di Strasburgo ha rilevato in particolare che le autorità statali non avevano fornito una ragionevole e obiettiva giustificazione per trattare l’associazione ricorrente in modo diverso da altre associazioni religiose che si trovavano in una situazione simile e i membri del Parlamento non erano rimasti neutrali e imparziali nell’esercizio dei loro poteri regolamentari.La Corte EDU ha inoltre ritenuto che l’associazione ricorrente non avesse avuto la disponibilità di un ricorso interno effettivo rispetto alla contestata decisione del Parlamento, e il Governo non ne aveva indicato altri rimedi che avrebbero potuto soddisfare i criteri di cui all’articolo 13 della Convenzione.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello aveva confermato la condanna inflitta per il reato di omicidio volontario a carico di un uomo, commesso ai danni della propria ex fidanzata, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 23 luglio 2021, n. 28964 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente non era stato riconosciuto il vizio, quantomeno parziale, di mente ex art. 89 c.p., per essere affetto l’imputato da disturbi borderline – narcisistici che avrebbero inciso sulla sua capacità di comprendere la realtà e di autodeterminarsi, anche in presenza del sensibile deficit intellettivo dal quale era affetto – ha, diversamente, affermato il principio secondo cui nessun rilievo può riconoscersi a quelle anomalie caratteriali o a quelle alterazioni o disarmonie della personalità inidonee ad incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa, come, ancora, agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.
La sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 maggio 2021 si inserisce nel solco giurisprudenziale secondo cui il contratto di ormeggio è atipico, la cui struttura è liberamente decisa dalle stesse parti contraenti, le quali possono prevedere anche l’assunzione dell’obbligazione di custodia dell’imbarcazione, come nella fattispecie scrutinata, con la conseguente assunzione di responsabilità in capo al gestore dei servizi portuali in caso di danni alla res, la cui liberazione, postula l’allegazione della prova di non imputabilità in capo al medesimo dell’inadempimento al suddetto obbligo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un automobilista per il reato di omicidio “stradale”, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 27 agosto 2021, n. 32277 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui lo sconfinamento del veicolo proveniente dall’opposta corsia di marcia all’interno della corsia di pertinenza del reo ne escludeva la responsabilità per mancanza del nesso di causalità – ha infatti affermato il principio secondo cui, a prescindere dall’esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto a quello di marcia del reo, la condotta di guida di quest’ultimo, ove improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l’incrocio con altro veicolo, costituisce elemento eziologico concorrente alla determinazione dell’evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione.
Allo studio un progetto di legge per introdurre nel nostro ordinamento l’arbitro per le controversie assicurative. Come riferito dal Segretario generale dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) in un suo recente intervento, “Il cammino verso l’avvio del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo ha fatto un ulteriore importante passo avanti con la messa in consultazione, con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, del Decreto interministeriale”.  L’arbitro assicurativo servirà a risolvere le controversie tra clienti e compagnie assicurative a costi contenuti e in tempi rapidi (massimo sei mesi, prorogabili di altri tre), senza bisogno di ricorrere all’autorità giudiziaria, secondo il modello dell’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie) e Abf (Arbitro bancario). Chi non riuscirà a dirimere la controversia per questa via, potrà comunque proporre le sue domande al giudice competente. I pronunciamenti dell’arbitro non saranno vincolanti (come per Acf e Abf) ma l’attesa è che possano comunque costituire precedenti autorevoli per facilitare le transazioni in casi simili.
Nell’ambito della riforma Cartabia, l’articolo ripercorre brevemente le novità che si prospettano all’orizzonte in tema di notificazioni (L. 27 settembre 2021, n. 134 – G.U. 4 ottobre 2021, n. 237).
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