Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un automobilista per il reato di omicidio “stradale”, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 27 agosto 2021, n. 32277 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui lo sconfinamento del veicolo proveniente dall’opposta corsia di marcia all’interno della corsia di pertinenza del reo ne escludeva la responsabilità per mancanza del nesso di causalità – ha infatti affermato il principio secondo cui, a prescindere dall’esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto a quello di marcia del reo, la condotta di guida di quest’ultimo, ove improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l’incrocio con altro veicolo, costituisce elemento eziologico concorrente alla determinazione dell’evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione.
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