Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il GIP non aveva convalidato l’arresto eseguito da militari della Guardia di Finanza nei confronti del comandante di una nave di una ONG impegnata nel salvataggio di migranti nel mare mediterraneo, che aveva forzatamente violato l’alt intimatogli dalla motovedetta dei finanzieri, quasi speronandoli nel tentativo di attraccare al molo dell’isola di Lampedusa, la Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6626) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, per aver il giudice travalicato i limiti del suo sindacato, svolgendo apprezzamenti relativi alla responsabilità penale ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – ha, diversamente, escluso la legittimità dell’arresto perché effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di “nave da guerra” della motovedetta, e, quanto al reato di cui all’art. 337 c.p., in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 c.p. individuata nell’adempimento del dovere di soccorso.
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