Con la decisione n. 11202/2020, la Prima Sezione della Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi della sorte degli ordini di carcerazione, e dei provvedimenti di sospensione, emessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 (la c.d. “Spazza-corrotti”. Se il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena è precedente, vige la normativa di favore, per il principio del tempus regit actum, a nulla rilevando la sopravvenienza di una nuova normativa (e, per di più sfavorevole).
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