Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto la istanza presentata da un detenuto, avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10565) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudizio di primo grado era nullo, in quanto l’udienza si era tenuta nonostante il difensore del condannato avesse chiesto rinvio dell’udienza per impedimento professionale – ha infatti affermato che la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale.
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