Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, decidendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato la decisione con cui l’imputato era stato condannato per il reato continuato previsto dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché, in distinte occasioni, nell’arco di un biennio, induceva a compiere e subire atti sessuali una ragazzina – dapprima infraquattordicenne e poi infrasedicenne – a lui affidata per ragioni di istruzione, la Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2020, n. 21166) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice “del rinvio” aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, in violazione dell’art. 627, co. 2, c.p.p., che pone quale unico requisito quella della rilevanza della prova, nella specie sussistente per tutte le prove richieste – ha diversamente ribadito che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce.
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