La Corte d’Appello Civile di Napoli, con la sentenza n. 3199 del 22 settembre 2020, affronta il tema relativo all’annullamento dell’atto di vendita stipulato dall’incapace naturale. In particolare, la pronuncia in questione si segnala per interesse in quanto tratta il rapporto fra il comma 1 e comma 2 dell’art. 428 c.c. con particolare riguardo al requisito del grave pregiudizio economico in danno dell’incapace che, come la consolidata giurisprudenza ritiene, diversamente da quanto opina parte della dottrina, non costituisce un elemento necessario per l’annullamento del contratto, ma può eventualmente rappresentare un sintomo rivelatore della malafede dell’altro contraente, unico requisito necessario a tal fine.
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