Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello, decidendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio della Cassazione, aveva accolto l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione cautelare subita da un soggetto, poi assolto con sentenza definitiva, da reati attinenti la materia degli stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2020, n. 4422) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, nel caso di specie, non erano stati adeguatamente esplicitati i criteri utilizzati per quantificare l’indennizzo – ha, diversamente, affermato che, pur potendosi ritenere legittima la valutazione equitativa, occorre evidenziare che, in presenza di una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all’ingiusta restrizione, occorre valutare l’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità calcolata in via aritmetica, imponendosi in tal senso un’adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo.
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