Con la rilevantissima ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvono una importante e delicata questione in tema di giurisdizione affermando che sussiste quella del giudice italiano allorquando un cittadino di nazionalità per l’appunto italiana introduca un’azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea straniera (ovvero avente sede all’estero, come la Ryanair nel caso di specie), dovendo prevalere l’applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 in materia, da considerarsi riferibile sia alle cause risarcitorie per ritardo del volo che a quelle riconducibili ad annullamento del volo.
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