In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, illecito ed abusivo deve ritenersi qualsiasi comportamento posto in essere, anche da soggetto privato, allorchè egli operi in un contesto associativo da cui derivino obblighi e limiti strumentali alla comune fruizione dei dati contenuti nei sistemi informatici, derivando, in tal caso, la limitazione non già da norme pubblicistiche, che non esistono, ma dai principi della collaborazione associativa, che hanno, come base necessaria, il conferimento di beni, utilità, diritti e quant’altro funzionali al perseguimento dello scopo comune e impongono l’utilizzo degli stessi in conformità allo scopo suddetto (Cassazione penale, sezione V, sentenza 2 dicembre 2020, n. 34296).
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