E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ovvero tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. A stabilirlo è la Cassazione civile con ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957.