Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del Tribunale nella parte in cui aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale, rigettando il motivo di appello inerente l’illegittima reiezione dell’istanza di messa alla prova, la Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2020, n. 10787) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che l’interessato non potesse essere ammesso al programma, non dando conto delle condizioni di salute in cui egli si trovava, al fine di consentirne la compatibilità con l’esecuzione del programma – ha diversamente affermato che il giudice, avuta notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non deve respingere aprioristicamente la domanda, ma è tenuto a richiedere i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell’imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale introdotta con la I. 67/2014.
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