Mentre la condotta di istigazioni al suicidio risulta sempre penalmente rilevante, nel caso di aiuto al suicidio la penale responsabilità del soggetto agente non sussiste se la volontà di suicidio è espressa in modo chiaro e consapevole da persona in condizioni gravi ed irreversibili, accertate in ambito medico, alla quale sia stata prospettata la possibilità di ricorrere ad altre azioni legalmente consentite. Così stabilisce la Sentenza n. 8 del 30 gennaio 2020 della I Sezione Penale della Corte d’Assise di Milano.
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