Il Tribunale di Mantova, sentenza 9 ottobre 2020, n. 507, ha rigettato il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto avverso l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata in conseguenza dell’omesso tempestivo deposito della documentazione ipocatastale; in particolare, i giudici hanno escluso che, nel caso di specie, potesse utilmente operare la sospensione per il compimento di atti processuali disposta dal d.l. “Cura Italia”, essendo piuttosto onere della parte di richiedere un provvedimento di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
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