Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta difensiva di dichiarare inefficace la misura del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, a fronte della mancata consegna alla Federazione russa di un soggetto, causata dall’impossibilità di esecuzione per il Covid-19, la Corte di Cassazione (sentenza 26 giugno 2020, n. 19395) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui era configurabile la causa di inefficacia del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, prevista dall’art. 708, co. 6, c.p.p. – ha diversamente affermato che in tanto può ravvisarsi l’inefficacia del provvedimento di concessione dell’estradizione e della misura cautelare in esecuzione, in quanto, alla stregua dell’art. 708, co. 6, c.p.p., sia ravvisabile una inerzia dello Stato richiedente che non provveda a prendere in consegna l’estradando, dimostrando di aver rinunciato all’estradizione, laddove, diversamente, ove ricorra una causa di forza maggiore (qual è la mancata consegna causata dall’emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione del Covid-19), non si ravvisa un caso di “inerzia”, fermo restando che la misura non è soggetta a durata indeterminata, dovendosi aver riguardo al termine massimo, operante ab extrinseco, di cui all’art. 714, co. 4-bis, c.p.p., rispetto al quale non sono applicabili specifiche cause di sospensione, correlate a situazioni di forza maggiore.
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