È sollevato dubbio di legittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32 Cost. del combinato disposto dell’art. 8, d.p.r. 115/02; 91 cpc, art. 8, co. 1 e 2, l. 24/17, 669-quaterdecies e 669-septies cpc, nella parte in cui si esclude che il giudice possa addebitare, in tutto o in parte, a carico di una parte diversa dal ricorrente, il costo della CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis cpc e 8, L. n. 24/17. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 maggio 2020.
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