Nella normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus sono coinvolti interessi costituzionalmente protetti, quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), il principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie (art. 25), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41), l’esigenza di prevedere precisi principi e direttive nella delega ad adottare norme e la stessa legittimità del conferimento di poteri al riguardo al presidente del consiglio dei ministri, i cui provvedimenti non sono controfirmati dal presidente della Repubblica né controllati dal Parlamento (art. 72), i presupposti dei decreti legge (art. 77), l’assegnazione allo Stato della legislazione esclusiva in tema di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q).
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