Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato il giudizio di condanna ai soli effetti civili espresso nei confronti di un soggetto, tecnico manutentore di una caldaia difettosa, le cui emissioni di monossido di carbonio avevano provocato la morte del proprietario di un appartamento che era rimasto intossicato, la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 2020, n. 2281) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era errata, non avendo i giudici di appello verificato se, in presenza di un valore di monossido di carbonio all’interno della canna fumaria non superiore ai limiti di legge, l’evento si sarebbe ugualmente verificato – ha, diversamente, affermato che la condotta omissiva, negligente, del manutentore, consistita nell’omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserita nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte.
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