Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione allo Stato della Georgia di un cittadino georgiano, ricercato per essere sottoposto a procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia, trattamento illecito di dati personali, nonchè per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva per il reato di rapina e sequestro di persona, tutti asseritamente commessi ai danni della propria ex moglie, Procuratore della Repubblica presso la città georgiana di Tblisi, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50419) – nell’accogliere la tesi della difesa, secondo cui la richiesta di consegna era strumentale e legata a motivi persecutori politici e alle ritorsioni della ex moglie dell’estradando, personaggio influente e sospetto – ha invece rilevato che, risultando da fonti internazionali particolarmente qualificate le gravi carenze che hanno afflitto il sistema giudiziario dello Stato della Georgia, quanto ad imparzialità ed indipendenza, essendo state registrate interferenze di tipo politico, ove la prospettazione del rischio di un processo persecutorio è stata in qualche modo suffragata dall’interessato con elementi specifici ed idonei ad avvalorare la tesi difensiva, impone alla Corte d’appello, chiamata a valutare la richiesta di consegna estradizionale, un approfondito accertamento del c.d. fumus persecutionis, con obbligo di far ricorso alle informazioni od agli accertamenti previsti dall’art. 704 c.p.p., comma 2.
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