In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario dei suddetti beni – non più consegnabili dall’obbligato – va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la effettiva sussistenza e che in concreto ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del semplice titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione ma solo quella di cui agli artt. 605 e ss c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione con ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33273.
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