Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado, ad un soggetto che si era fatto consegnare dalle persone offese una somma di denaro quale acconto per la locazione di una villa, mai consegnata nel termine pattuito né, tantomeno, aveva restituito gli importi ricevuti, la Corte di Cassazione (sentenza 29 gennaio 2020, n. 3790) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui nel caso di specie, versandosi nella fase di esecuzione e non della stipulazione del contratto, si era di fronte ad un mero illecito civile, trattandosi di mero inadempimento contrattuale – ha, diversamente, ribadito che la truffa contrattuale è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.