L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato è irrevocabile e la giurisprudenza è costante nel ritenere che le ipotesi previste dall’art. 441 bis c.p.p. sono tassative. Non costituisce eccezione al principio di irrevocabilità del rito neppure l’ipotesi in cui la richiesta dell’imputato sia stata tardiva (Cass. pen., sez. II, sentenza 10 aprile 2020, n. 13969).