Secondo la Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11592, il ricorso per cassazione che non sia stato sottoscritto dal difensore abilitato deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione del difensore di voler far proprio il contenuto del ricorso è assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità prevista dall’art. 365 c.p.c., in quanto si risolve in una sorta di pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso e dall’esistenza della procura speciale quanto alla sua redazione.
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